Qualche giorno fa parlavo con una mia cliente, socia e amministratrice di una srl con liquidazione dell’IVA mensile.
E con una situazione incassi/pagamenti molto sfavorevole caratterizzata da:
- clienti, principali e importanti in termini di fatturato, con notevoli dilazioni di pagamento (fino a 90 giorni, che diventano spesso anche 120);
- fornitori con dilazioni di pagamento a 30, massimo 60 giorni e, soprattutto, tra di essi molti professionisti in regime forfettario; dunque, senza applicazione dell’IVA in fattura;
- notevoli spese del personale dipendente da anticipare per la realizzazione dei progetti commissionati.
Per queste ragioni, le ho suggerito di valutare insieme al suo commercialista, se potesse essere vantaggioso optare per il regime dell’IVA per cassa.
Ma quando conviene davvero, quanto dura e come funziona esattamente questo regime?
Cercherò di analizzare questi aspetti per darti un’idea e l’opportunità di capire se può essere il caso di parlarne con il tuo consulente fiscale.
》Cosa significa versare l’IVA per cassa?
Significa che l’obbligo di versare l’IVA sulle vendite scatta solo quando incassi il corrispettivo dal cliente (e non a partire dal momento dell’effettuazione dell’operazione, cioè quando fatturi) e detrai l’IVA sugli acquisti quando paghi il fornitore.
I tuoi clienti riceveranno una fattura con l’indicazione “Operazione IVA per cassa”.
E, a meno che non abbiano aderito anche loro allo stesso regime, potranno detrarre subito l’imposta, anche se non hanno ancora pagato la fattura.
Quindi, in sostanza, se opti per questo regime puoi traslare il versamento dell’IVA sulle vendite dal momento dell’effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso.
Allo stesso modo però, anche il diritto a detrarre l’IVA sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento delle fatture ai fornitori.
Tuttavia, c’è una particolarità importante: l’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il tuo cliente (cessionario o committente) sia stato assoggettato a procedure concorsuali, come per esempio il fallimento.
Allo stesso modo, l’IVA sugli acquisti può essere detratta a prescindere dal pagamento, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione è stata effettuata.
》Chi può aderire a questo regime?
- gli imprenditori che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro;
- chi non vende solo a privati ma cede beni o presta servizi a soggetti che, a loro volta, esercitano un’attività d’impresa, arte o professione;
- chi non si avvale, in via esclusiva, di un regime speciale IVA (ad esempio, il regime del margine o del reverse charge);
- chi sta per iniziare un’attività può scegliere il regime per cassa se prevede che il suo volume d’affari non sarà superiore a 2 milioni di euro.
》Come puoi accedervi?
Per aderire al regime non occorre alcuna comunicazione preventiva.
Infatti, la scelta si deduce dal comportamento che adotti nella liquidazione periodica dell’imposta.
Se hai seguito le regole del nuovo regime, si intende esercitata (comportamento concludente).
Comunicherai, però, formalmente l’adesione con la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui hai effettuato la scelta.
L’opzione vale dal 1° gennaio dell’anno in cui l’hai esercitata (o dalla data di inizio dell’attività) e ti vincola a rimanere nel regime almeno per tre anni.
Dopo questo periodo, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca.
》Quali sono le cause di uscita dal regime IVA per cassa?
- Se superi il limite di 2 milioni di euro di volume d’affari;
- se revochi volontariamente l’opzione (puoi esercitare la revoca dopo il triennio o in uno degli anni successivi);
- quando superi il volume d’affari nel corso dell’anno, esci dal regime già dal mese successivo a quello in cui hai superato la soglia.
Ma ci sono operazioni attive, quindi vendite, che sono escluse dal regime.
Si tratta delle operazioni attive:
- effettuate in ambito di regimi speciali IVA (per esempio, il regime per l’agricoltura, l’agriturismo, le agenzie di viaggi e quello del margine per beni usati);
- effettuate nei confronti di privati, di contribuenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni e di quelli che assolvono l’imposta con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge);
- a esigibilità differita (per esempio, le forniture allo Stato e agli enti pubblici, le cessioni di prodotti farmaceutici);
- per le quali non si indica l’IVA in fattura (cessioni intracomunitarie ed esportazioni).
Allo stesso modo, ci sono operazioni passive (acquisti) che sono escluse dal regime, quali:
- le importazioni di beni;
- gli acquisti intracomunitari di beni;
- le estrazione di beni da depositi IVA;
- gli acquisti di beni e servizi soggetti all’imposta secondo il metodo dell’inversione contabile (reverse charge);
- le operazioni già liquidate al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è stata esercitata l’opzione.
》Quali sono le regole da rispettare?
- È obbligatorio fatturare e registrare, comunque, secondo le regole ordinarie;
- bisogna specificare sulle fatture emesse che si tratta di un’operazione “IVA per cassa” e indicare la norma (art. 32-bis del DL 83/2012) che ha istituito il regime;
- dovrai calcolare l’IVA da versare sulle operazioni attive nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui hai incassato il corrispettivo, o a quello in cui scade il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione;
- se incassi solo una parte del corrispettivo, dovrai versare la relativa imposta in proporzione al rapporto tra la somma incassata e il corrispettivo totale;
- potrai detrarre l’IVA sugli acquisti quando viene pagato il relativo corrispettivo o, comunque, decorso un anno dall’operazione;
- se paghi solo una parte di corrispettivo, potrai detrarre l’imposta in proporzione al rapporto tra la somma pagata e quella dovuta complessivamente.
》Ma, allora, per chi è conveniente questo regime?
Per comprendere se ti conviene o meno, bisogna analizzare attentamente soprattutto le operazioni attive, ossia le tue vendite.
L’obiettivo di questo regime è quello di superare un periodo non proprio facile finanziariamente, in cui la liquidità scarseggia e gli incassi si allungano sempre un po’ di più.
Per supportare in particolare i piccoli/medi imprenditori il cui problema, è di dover sempre anticipare all’Erario, l’IVA di fatture non ancora incassate.
Però, come accennavo, potrebbe non essere conveniente a priori aderirvi.
Vediamo perché.
- Il primo aspetto da analizzare riguarda la proporzione tra clienti “soggetti IVA” e clienti privati.
Infatti, dato che per i clienti privati non è possibile applicare il regime di cassa, se il tuo volume d’affari è generato principalmente da questo tipo di vendite, la convenienza di tale opzione è molto limitata, anzi non c’è.
- Altro aspetto da valutare è il tempo.
L’adesione al regime IVA per cassa impone un vincolo di 3 anni.
Quindi, è necessario tener presente qual è l’evoluzione del tuo fatturato attuale e del prossimo futuro sulla base del periodo in cui sarai vincolato/a soprattutto per non perdere i vantaggi del regime.
- Bisogna, poi, considerare la maggiore richiesta di attenzione e mole di operazioni che riguardano la tenuta della contabilità, anche se sei in semplificata.
Il volume di affari, infatti, dovrà essere determinato secondo le regole ordinarie, ma l’IVA da versare andrà calcolata sulla base degli incassi e dei pagamenti delle fatture emesse e ricevute che, pertanto, dovranno essere rilevati con particolare accortezza.
Entrando più nel dettaglio della contabilità, si dovranno utilizzare due conti diversi relativamente all’IVA:
- IVA a debito differita e IVA a credito differita
All’interno di questi due conti si contabilizzerà l’imposta al momento della registrazione della fattura attiva o passiva.
Successivamente, nel momento in cui le fatture saranno pagate ed incassate (o, a prescindere, dopo un anno dall’operazione), per calcolare l’IVA da versare, essi verranno girocontati nei tradizionali:
- IVA a debito e IVA a credito
A questo punto, mi pare piuttosto evidente che optare per questo regime possa tornarti utile se:
- hai una clientela prevalente di soggetti IVA (altre imprese e professionisti);
- hai una rapporto incassi/pagamenti negativo; cioè, sei nella condizione in cui paghi in anticipo i fornitori e incassi dai clienti a lungo termine;
- lo svantaggio fondamentale è l’aumento della mole di lavoro contabile.
Certo è che, se il tuo obiettivo è quello di reperire maggiore liquidità, questo regime può essere una valida soluzione per non trovarti costretto/a ad anticipare migliaia di euro nel momento dell’emissione di fatture che andrai a incassare solo dopo parecchi mesi.
Se ti rivedi in questa situazione, parlane con il tuo commercialista.
Analizzerete insieme l‘effettiva convenienza ad aderire al regime dell’IVA per cassa.
Un’assistente virtuale che, come me, è specializzata in contabilità e amministrazione potrà supportarti:
- nella gestione dei documenti di vendita e di acquisto;
- nella tenuta della prima nota di incassi e pagamenti che sarà essenziale, per il tuo commercialista, al fine di liquidare correttamente l’IVA per cassa periodica.

