Ti sarà capitato o ti capiterà, nell’ambito della gestione contabile della tua azienda, di dover emettere un’autofattura o un’integrazione per inversione contabile.
Cosa si intende per autofatturazione o integrazione?
Quando è necessaria?
Come rispettare le norme fiscali relative all’applicazione dell’IVA?
Innanzitutto definiamola.
Il procedimento dell’autofattura è disciplinato dal “continuamente” citato in ambito IVA, DPR 633 del 1972; esattamente all’articolo 17.
L’autofattura è un documento fiscale particolare nell’ambito della normativa sulla fatturazione.
Essa, infatti, rappresenta un meccanismo inverso rispetto a quello che si verifica di consueto.
Di solito è colui che presta un servizio o vende un prodotto ad emettere la relativa fattura di vendita e ad applicare l’IVA; per cui, l’emittente e il destinatario della fattura sono diversi.
Nell’autofattura accade che invece il mittente e il destinatario della fattura coincidano.
Fatturerai a te stesso.
Almeno, nella teoria della norma perché poi vedremo che praticamente, con il supporto informatico della fatturazione elettronica sono stati introdotti dei cambiamenti importanti.
Proprio perché rappresenta una particolarità nell’ambito della fatturazione, i casi in cui dobbiamo emetterla sono ben individuati:
- fattura irregolare o non emessa dal cedente/prestatore;
- autoconsumo;
- omaggi;
- acquisti effettuati da micro imprenditori agricoli;
- acquisti esteri soggetti a inversione contabile.
Uno dei casi più ricorrenti nella pratica è, appunto, quello dell’inversione contabile o reverse charge.
Vediamo, più nel dettaglio, di cosa si tratta e come dobbiamo comportarci per rispettare le norme fiscali nell’ambito della fatturazione elettronica alla luce delle novità introdotte dal 1° gennaio 2021.
Prima di entrare nel merito, è fondamentale precisare cosa intendiamo per operazioni fatturate in regime di reverse charge e quando è interno o esterno.
Il reverse charge è un modo diverso di assolvere l’IVA che è stato previsto dalla legge per contrastare l’evasione.
Si tratta di un meccanismo di “inversione contabile, come definito, per effetto del quale il soggetto tenuto ad assolvere l’IVA non è, come nella regola generale, il cedente o prestatore ma il cessionario o committente, cioè il soggetto che riceve la fattura.
In pratica, il cedente/prestatore emette fattura senza addebito dell’imposta e il cessionario/committente provvede ad assolvere l’imposta mediante integrazione della fattura con indicazione dell’aliquota IVA corretta e la registrazione della stessa nel registro IVA vendite e IVA acquisti.
A seconda delle operazioni, distinguiamo tra:
》reverse charge interno: si tratta delle operazioni con soggetti passivi di imposta residenti o stabiliti in Italia (cessioni di rottami, installazione di impianti, servizi di pulizia, ecc.)
》reverse charge esterno, relativo alle operazioni con soggetti esteri.
Come anticipavo, dal 1° gennaio 2021 i cedenti /prestatori dovranno emettere le fatture (lato attivo) indicando la corretta natura dell’operazione soggetta a reverse charge, utilizzando uno dei sottocodici “natura” N6 appositamente individuati (da N6.1 a N6.9.).
Precisiamo.
Se sei tu che devi emettere la fattura in reverse charge (fatturazione attiva), al di là della classificazione delle operazione individuate secondo un preciso codice N6, non ci sono altre variazioni oltre il suddetto codice “Natura”.
Se, invece sei tu a ricevere una fattura in reverse charge (fatturazione passiva) la novità più rilevante riguarda il modo con cui dobbiamo integrare la fattura che abbiamo ricevuto.
Devo sottolineare, però, che l’integrazione della fattura in modalità elettronica, a partire dal 1° gennaio 2021, non costituisce ancora un obbligo ma una facoltà.
Lo scopo è di agevolare l’Agenzia delle Entrate nella compilazione delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale che, in via sperimentale, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia.
Quindi, in sostanza, anche quest’anno è possibile continuare ad integrare le fatture, siano esse elettroniche o cartacee, mediante il consueto processo analogico.
Se però, fin da quest’anno, intendiamo integrare la fattura soggetta a reverse charge in modalità elettronica dobbiamo elaborare il documento in formato xml da inviare al SDI (Sistema Di Interscambio).
Esattamente come già facciamo per l’emissione delle normali fatture elettroniche, utilizzando però, uno specifico “TipoDocumento” individuato dai codici che vanno dal TD16 al TD19.
Vediamo nel dettaglio i codici da usare:
TD16: deve essere utilizzato per integrare le fatture relative a operazioni soggette a reverse charge interno.
TD17: deve essere utilizzato per integrare le fatture relative all’acquisto di servizi dall’estero (acquisti intracomunitari) o per emettere autofattura relativa all’acquisto di servizi dall’estero (acquisti extra-UE).
Il cedente/prestatore estero emette una fattura, nei confronti del cessionario/committente residente o stabilito in Italia, senza applicazione dell’IVA perché l’operazione è rilevante in Italia.
TD18: deve essere utilizzato per integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni.
Il cedente/prestatore UE emette fattura, nei confronti del cessionario/committente residente o stabilito in Italia, indicando solo l’imponibile.
TD19: deve essere utilizzato per integrare le fatture relative all’acquisto di beni da soggetti esteri (comunitari) o per emettere autofattura relativa all’acquisto di beni da soggetti esteri (extra-comunitari).
Il cedente comunitario che cede beni già esistenti sul territorio italiano a soggetti residenti o stabiliti, emette fattura indicando solo l’imponibile in quanto l’operazione è rilevante ai fini IVA in Italia.
In tutti i casi, il cessionario integra la fattura ricevuta dal cedente creando il documento, nel quale indica:
A. i dati del cedente estero nel campo “cedente/prestatore”;
B. i dati del cessionario che effettua l’integrazione nel campo “cessionario/committente”;
C. la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
[L’articolo 17 della legge IVA, infatti, stabilisce che l’integrazione deve avvenire entro il mese di ricevimento della fattura ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese]
D. l’imponibile presente nella fattura inviata dal cedente e l’imposta calcolata dal cessionario o la natura nel caso non si tratti di una operazione imponibile;
E. la numerazione progressiva;
F. nel campo “dati fatture collegate” l’ID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento.
Il documento deve essere inviato al SDI e la fattura integrata deve essere annotata sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute, come già accennato.
Dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio anche sul lato passivo utilizzare la fatturazione elettronica, come descritto.
Secondo me tuttavia, iniziare già quest’anno è sì utile per l’Agenzia ai fini sperimentali, ma anche vantaggioso per te, per tre ragioni:
> ti consente di dematerializzare completamente l’inversione contabile, come già accade per le altre fatture sia di vendita (attive) che di acquisto (passive);
>> potrai eliminare un’altra incombenza fiscale: la compilazione e l’invio dell’esterometro trimestrale per le fatture passive estere e, questa, è una novità decisamente importante;
>>> consentirà direttamente l’inserimento automatico e corretto nell’idoneo quadro della dichiarazione IVA.
Spero con questo articolo di aver chiarito gran parte dei dubbi sull’autofatturazione in caso di reverse charge.
Tuttavia, prima di emetterla ti consiglio di confrontarti sempre con il tuo commercialista, che potrà:
§ prima di tutto, confermarti che tu sia obbligato ad emetterla;
§ in seconda battuta, guidarti nel compilarla ed evitare di incorrere in sanzioni.
Potresti anche pensare di affidare la fatturazione elettronica alla tua assistente virtuale che, collaborando personalmente con il tuo consulente fiscale, potrà alleggerirti di questa incombenza.
Ciò ti permetterà di guadagnare tempo e risparmiare energie da dedicare ad altri aspetti della tua impresa in cui è davvero significativo e determinante il tuo intervento.

